Desideriamo informare le imprese che non sono in possesso di diagnosi energetica in corso di validità, che devono verificare annualmente la propria appartenenza alle categorie obbligate, che riepiloghiamo di seguito.
GRANDI IMPRESE
Per quanto riguardo il rispetto dell’obbligo di realizzazione della diagnosi energetica prevista dall’articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, un’azienda viene ritenuta “grande impresa” quando il requisito occupazionale (più di 250 unità effettive) esiste contemporaneamente a un fatturato superiore a 50 milioni di euro o a un totale di bilancio annuo maggiore di 43 milioni.
Entro il 5 dicembre dell’anno n-esimo, l’impresa è obbligata a effettuare la diagnosi soltanto se rientra nella condizione di grande impresa e se tale condizione si è verificata per i due esercizi consecutivi precedenti a tale anno, a decorrere dalla data di chiusura dei conti, ovvero negli anni n-1 ed n-2.
IMPRESE A FORTE CONSUMO DI ENERGIA (ENERGIVORI)
Le imprese cosiddette energivore (ossia quelle a forte consumo di energia) che sono tenute a effettuare la diagnosi energetica, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, sono quelle iscritte nell’elenco annuale istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), ai sensi del decreto interministeriale 5 aprile 2013.
E’ obbligatorio effettuare la diagnosi energetica entro il 5 dicembre dell’anno n-esimo, per le imprese energivore che risultino iscritte nell’elenco pubblicato presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali dell’anno n-1.
ATTENZIONE: PER CHI NON RISPETTA TALE OBBLIGO SONO PREVISTE SANZIONI.
CRE-Consorzio per le Risorse Energetiche può realizzare la DIAGNOSI ENERGETICA conforme alla legislazione vigente.
L’Audit Energetico è un utile strumento per contenere gli sprechi e individuare quali sono le opportunità di risparmio economico e di incentivazione più adatte alle proprie esigenze.
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